Il comodato d’uso è una forma contrattuale che non prevede uno scambio di denaro, ma solo come nel caso dell’immobile, del suo utilizzo.
Grazie al comodato, il proprietario dell’immobile, definito comodante, concede al comodatario, l’utilizzo dell’abitazione, per un determinato periodo, finito il quale ne ritorna in pieno possesso. La tipologia di contratto così definita, si differenzia dal contratto di affitto o locazione, poiché non contempla il pagamento di un corrispettivo, risulta quindi la modalità più indicata per i casi in cui non sia dovuto nessun canone.
È un contratto definito “tipico” del nostro ordinamento, in quanto la sua disciplina viene prevista dal codice civile agli articoli 1803 e successivi i quali stabiliscono che il comodatario abbia solo il diritto personale di godimento dell’immobile, senza averne alcun diritto di proprietà.
È bene sottolineare un aspetto importante: non è corretta la dicitura “comodato d’uso gratuito o a titolo gratuito”, in quanto, il contratto di comodato d’uso è gratuito di sua natura, senza che sia necessario utilizzare questo termine (creando di fatto un pleonasmo non necessario). Tuttavia nel linguaggio comune prevale comunque l’uso di affiancare il termine gratuito al contratto di comodato.
Il contratto può essere stipulato in forma verbale, oppure scritta, attraverso la compilazione del modello 69 e con il pagamento dell’imposta di registro del valore 200 euro con il modello F23.
Il comodante è tenuto a inserire l’immobile oggetto dell’operazione, nella dichiarazione dei redditi e, ai fini fiscali, il contratto deve essere registrato presso L’Agenzia delle Entrate, che depositerà una copia in originale. L’altra spetta al proprietario, mentre per il beneficiario è prevista solo una fotocopia senza imposta di bollo.
Per i contratti con una data di fine, ad ogni rinnovo è richiesto il pagamento della tassa di registro di 200 euro, mentre per quelli a tempo indeterminato, il pagamento è da farsi una sola volta.
Esistono delle agevolazioni fiscali per le abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti, una di queste riguarda la riduzione al 50% sull’importo dovuto per Imu/Tasi, a patto che il contratto sia regolarmente registrato e che il proprietario possegga un solo immobile in Italia (o un secondo immobile non di lusso, adibito a abitazione principale) e che risieda abitualmente nello stesso comune in cui si trova l’abitazione oggetto del comodato gratuito.
È importante specificare che, come stabilito dalla legge di bilancio 2019, la riduzione alla metà dell’importo IMU/TASI si applica solo tra parenti in linea diretta di primo grado, (figli – genitori) non è valido tra i parenti oltre il 1° grado e in caso di regolare registrazione dello stesso.
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